Cyber Resilience Act: cosa scatta l’11 settembre 2026 (e cosa rischia chi non è pronto)

Cyber Resilience Act

Mancano poche settimane a una data che molti fabbricanti non hanno ancora segnato in agenda: l’11 settembre 2026 entrano in applicazione i primi obblighi operativi del Cyber Resilience Act — il Regolamento (UE) 2024/2847 che introduce requisiti di cybersicurezza obbligatori per tutti i prodotti con elementi digitali venduti nell’Unione Europea. Non riguarda solo chi produce software: riguarda macchine connesse, componenti di automazione, dispositivi IoT, elettronica industriale e di consumo. Se il vostro prodotto ha un microprocessore e comunica con qualcosa, quasi certamente è incluso.

Cosa scatta esattamente l’11 settembre 2026

Da quella data si applica l’articolo 14 del Regolamento: i fabbricanti hanno l’obbligo di segnalare alle autorità le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi che riguardano i loro prodotti. Non è una raccomandazione: è un obbligo con tempi strettissimi e sanzioni.

Per una vulnerabilità attivamente sfruttata (un difetto di sicurezza che qualcuno sta già usando per attaccare) la sequenza è:

  • entro 24 ore dall’esserne venuti a conoscenza: allerta rapida iniziale;
  • entro 72 ore: notifica completa, con le informazioni disponibili sulla vulnerabilità e le misure correttive;
  • entro 14 giorni: relazione finale.

Per un incidente grave che impatta la sicurezza del prodotto la cascata è analoga: allerta entro 24 ore, notifica entro 72 ore, relazione finale entro un mese. Le segnalazioni passano dalla piattaforma unica europea e raggiungono l’ENISA e il CSIRT nazionale competente — per l’Italia l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Il punto pratico è uno: 24 ore sono poche. Chi non ha già un processo interno per raccogliere le segnalazioni, valutarle e inoltrarle, non riuscirà a rispettarle improvvisando.

Chi è coinvolto (quasi tutti)

Il CRA si applica ai «prodotti con elementi digitali»: hardware e software, professionali e consumer, venduti o messi a disposizione sul mercato UE. Per il settore industriale significa, tra l’altro: macchine e quadri con connettività, PLC e componenti di automazione, sensori e strumentazione connessa, HMI, gateway, software industriale e app di supervisione. Restano fuori solo i prodotti già coperti da regole settoriali equivalenti (dispositivi medici, automotive, aeronautica) e alcuni casi particolari.

Attenzione anche alla filiera: gli obblighi principali ricadono sul fabbricante, ma importatori e distributori hanno doveri di verifica propri. E chi appone il proprio marchio su un prodotto altrui ne assume le responsabilità.

La timeline completa

  • 10 dicembre 2024 — il Regolamento è entrato in vigore: le regole sono già definitive.
  • 11 giugno 2026 — operativo il capitolo sugli organismi di valutazione della conformità: parte l’infrastruttura di certificazione.
  • 11 settembre 2026 — obblighi di segnalazione (art. 14): la data di questo articolo.
  • 11 dicembre 2027 — piena applicazione: tutti i requisiti essenziali di cybersicurezza (allegato I), documentazione tecnica, marcatura CE con valutazione cyber, periodo di supporto con aggiornamenti di sicurezza (di norma almeno 5 anni).

Autovalutazione o organismo notificato? Dipende dalla classe

Il CRA divide i prodotti in classi, e dalla classe dipende il percorso di conformità:

  • Prodotti standard (circa il 90% del mercato): autovalutazione del fabbricante e dichiarazione UE di conformità.
  • Prodotti importanti — classe I (es. browser, VPN, gestori di password): applicazione di norme armonizzate, oppure valutazione di terza parte.
  • Prodotti importanti — classe II (es. firewall, sistemi di prevenzione delle intrusioni, hypervisor): valutazione di un organismo notificato obbligatoria.
  • Prodotti critici (es. HSM, smart meter gateway): certificazione europea di cybersicurezza.

La classificazione dipende dalla funzione principale del prodotto: il primo passo di qualunque percorso di conformità è capire in quale classe si ricade — e quindi se servirà un organismo notificato.

Le sanzioni

Il mancato rispetto dei requisiti essenziali può costare fino a 15 milioni di euro o il 2,5% del fatturato mondiale annuo, se superiore. Violazioni di altri obblighi (incluse le segnalazioni) hanno massimali inferiori ma comunque significativi. Oltre alle sanzioni: ritiro dal mercato e danno reputazionale.

Cosa fare adesso: cinque passi concreti

  1. Censite i prodotti. Quali dei vostri prodotti hanno elementi digitali e connettività? Includete firmware, app di supporto, moduli acquistati da terzi.
  2. Standard, importante (classe I o II) o critico? Da qui discendono percorso e costi di conformità.
  3. Preparate il processo di segnalazione. Un punto di contatto, un flusso interno per valutare vulnerabilità e incidenti, la registrazione alla piattaforma quando disponibile: è l’obbligo dell’11 settembre.
  4. Costruite la SBOM. La distinta base del software (Software Bill of Materials) dei componenti che usate: richiesta dal CRA e utilissima comunque.
  5. Fate una gap analysis sui requisiti dell’allegato I. Sicurezza fin dalla progettazione, gestione delle vulnerabilità, aggiornamenti: misurate la distanza da colmare entro dicembre 2027.

Il supporto di Xefra

Xefra affianca i fabbricanti nell’intero percorso: classificazione del prodotto, gap analysis rispetto ai requisiti essenziali, impostazione del processo di gestione e segnalazione delle vulnerabilità, preparazione della documentazione tecnica e valutazione di conformità. L’esperienza da organismo notificato e da laboratorio di prova — dove sicurezza funzionale e cybersicurezza si incontrano — è il punto di partenza per arrivare pronti alle scadenze del CRA. Contattaci per una prima valutazione del vostro portafoglio prodotti.

Domande frequenti

Il CRA riguarda anche le macchine industriali?

Sì, se contengono elementi digitali — ed è il caso della quasi totalità delle macchine moderne. Il CRA si affianca al nuovo Regolamento Macchine 2023/1230, che a sua volta introduce requisiti di protezione contro la corruzione per i sistemi di comando: i due regolamenti vanno affrontati insieme.

Cosa succede se non segnalo una vulnerabilità nei tempi?

La violazione degli obblighi di segnalazione è sanzionabile e, in caso di danno, aggrava la posizione del fabbricante anche sul piano della responsabilità civile. Il processo interno di gestione è la vera protezione.

I prodotti già sul mercato devono essere adeguati?

Gli obblighi di segnalazione dall’11 settembre 2026 riguardano anche i prodotti già in commercio con supporto attivo. I requisiti essenziali completi si applicano ai prodotti immessi sul mercato dall’11 dicembre 2027; le modifiche sostanziali a prodotti esistenti possono farli rientrare.

Serve sempre un organismo notificato?

No: per la maggior parte dei prodotti (classe standard) basta l’autovalutazione. Diventa obbligatorio per i prodotti importanti di classe II e, in forma di certificazione, per i critici. Il primo passo è la classificazione.

Da dove conviene iniziare?

Dal censimento e dalla classificazione dei prodotti, perché determinano tutto il resto: percorso di conformità, costi e tempi. In parallelo, predisporre il processo di segnalazione: è l’obbligo con la scadenza più vicina.

Articolo aggiornato ad agosto 2026. Riferimenti: Regolamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act).

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